Portoferraio 24 Aprile 2023
Al Sindaco di Portoferraio
Si legge in una recente nota di Codesta Amministrazione che:
Il Comune di Portoferraio sarà presto dotato di uno specifico regolamento sulle occupazioni di suolo pubblico alla cui redazione gli amministratori ed i competenti uffici dell’ex Biscotteria stanno lavorando da tempo.
Il regolamento, il cui obiettivo primario è fissare precise regole in materia dopo la particolare situazione venutasi a creare per l’emergenza Covid, è stato redatto all’insegna della massima condivisione con le associazioni di categoria del territorio.
Riportiamo le Sue parole:
“Siamo partiti dal principio che il suolo pubblico è il suolo di tutti e non possono quindi venir meno criteri generali validi per tutti e precise regole da rispettare. Per poter ottenere risultati migliori per tutti abbiamo chiesto ed ottenuto la condivisione ed il supporto delle categorie economiche che ringraziamo per la collaborazione”.
Sorprende questa dichiarazione in quanto purtroppo queste parole non trovano conferma nelle modalità con cui l’Amministrazione sta approcciando l’importante argomento del Piano strutturale.
E’ sotto l’occhio di tutti come Portoferraio sia dotata di un centro storico e di una città circostante moderna e quasi completamente costruita dal dopoguerra in poi senza una pianificazione armonica. Il centro storico, che dovrebbe collegarsi in modo equilibrato con il resto della città, ha perso in questi anni porzioni considerevoli, sia a vantaggio dello sviluppo (e conseguente proprietà) del porto commerciale, sia nella staticità del reticolo di vie che lo circondano. Il risultato, sempre più penalizzante, è che il centro storico rimane parte a sé stante, tagliato fuori, quasi chiuso da un confine simbolico all’altezza del molo del Gallo. Da qui derivano delle politiche di regolamentazione sull’uso pubblico e sul colore degli edifici che accentuano questa differenza. Si hanno due risultati opposti che portano all’omogeneizzazione del risultato finale: l’inadeguatezza delle indicazioni su insegne, illuminazione, gazebi, spazi pubblici, che dovrebbero essere invece uguali per tutta la città rispecchiandone il suo carattere storico e culturale.
A proposito di consumo di suolo, il Comune di Portoferraio stesso non rispetta alcune regole fondamentali, quando autorizza – o esegue direttamente – interventi invasivi che minano il consumo e la quasi scomparsa della pavimentazione di calcare rosa, trapanata, spezzata, coperta, ricomposta a casaccio.
La pavimentazione storica equivale a un monumento, che ha valore di patrimonio culturale alla pari delle nostre fortezze e dei nostri musei. Di conseguenza se si parla di suolo pubblico di Portoferraio si parla di un bene culturale a tutti gli effetti e quindi ci si deve informare ai principi fissati dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio sugli spazi pubblici aperti e le bellezze artistiche dei nostri centri storici .
I beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione(Capo III – Sezione I –Art.20 –Comma 1).
I luoghi storici hanno valore testimoniale. Abbiamo ricevuto in dono di vivere in un luogo speciale, ma è un dono che crea anche obblighi. È indubbio che sia in atto una profonda trasformazione attraverso interventi che modificano il nostro paesaggio, rischiando di omologare l’immagine della nostra città anziché evidenziarne le peculiarità e conservarne l’unicità. Per questo le nostre associazioni sono sempre pronte ad offrire in modo positivo il loro contributo e avevamo appreso con soddisfazione l’annuncio da parte dell’Architetto Coltelli,durante il primo incontro al quale eravamo stati invitati il 31 gennaio , che indicava che saremmo stati coinvolti sul tema della valorizzazione del centro storico.
Le scriventi associazioni, rappresentative a livello nazionale e locale degli interessi in campo ambientale,culturale e paesaggistico della categoria dei cittadini, anche se finora escluse da Codesta amministrazione a partecipare al processo per la redazione del regolamento sulle occupazioni di suolo pubblico, a questo punto hanno l’obbligo di sottoporre all’attenzione le seguenti osservazioni .
Il Piano di indirizzo territoriale (Pit) è lo strumento regionale di pianificazione territoriale, che ha valore di piano paesaggistico ai sensi dell’art. 135 del Codice dei Beni culturali e del paesaggio (DLgs 42/2004) e dell’art. 59 della LRT 65/2014.
Il Pit è il piano di programmazione attraverso il quale la Regione Toscana stabilisce gli orientamenti per la pianificazione degli enti locali, le strategie per sviluppo territoriale dei sistemi metropolitani e delle città, dei sistemi locali e dei distretti produttivi, delle infrastrutture viarie principali, oltre alle azioni per la tutela e valorizzazione delle risorse essenziali, conformemente a quanto stabilito dalla Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio). Al piano si conformano le politiche regionali, i piani e programmi settoriali che producono effetti territoriali, gli strumenti di pianificazione territoriale e gli strumenti di pianificazione urbanistica.
Il nuovo regolamento sulle occupazioni di suolo pubblico non può che conformarsi con l’obiettivo generale del vigente Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) con valenza di Piano Paesaggistico e con la Disciplina d’uso dell’Ambito 16 Colline metallifere e Elba (Obiettivo 4) finalizzato a tutelare l’alto valore del paesaggio costiero dell’Isola d’Elba; esso,infatti,è costituito da un significativo patrimonio insediativo di valore storico e identitario che impone agli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, di salvaguardare l’integrità storica e culturale dei centri e dei nuclei antichi nonchè le visuali panoramiche da essi offerte.
Dovrà quindi attuare le relative prescrizioni di riferimento e in particolare:
-3.c.1 (…) sia conservato il valore identitario dello skyline degli insediamenti storici;
-4.a.2 Conservare l’integrità percettiva, la riconoscibilità e la leggibilità del nucleo storico di Portoferraio e delle emergenze storiche e architettoniche di alto valore iconografico, identità percettiva degli scenari da essi percepiti e delle visuali panoramiche che traguardano tale insediamento.
Nello specifico si richiede anche per favorire un insediamento stabile della popolazione residente nel centro storico che:
– nel centro storico e nelle periferie siano identificati e resi fruibili i principali percorsi pedonali, siano arredate piazze e strade con sedute a disposizione del pubblico e rimosse le barriere architettoniche
– i “dehor” esistenti siano gradualmente eliminati in maniera programmata trovando soluzioni alternative;
– siano ripristinate le pavimentazioni stradali in pietra;
– il suolo pubblico concesso sia occupato da arredi di facile rimozione che dovranno essere rimossi durante la chiusura dell’esercizio commerciale superiore a tre giorni consecutivi;
– l’esercizio commerciale che ha in concessione suolo pubblico sia aperto almeno 275 giorni l’anno;
– il periodo di chiusura degli esercizi commerciali sia pianificato in modo da garantire che siano aperti almeno il 25% degli esercizi per ciascuna categoria;
– siano vietato l’uso delle stufe all’aria aperta;
– sia limitato l’impatto della segnaletica commerciale;
– siano applicate le norme vigenti per contenere l’inquinamento acustico;
– sia applicato il regolamento edilizio per armonizzare gli elementi architettonici (finestre, portoni, …);
– sia pedonalizzata Piazza della Repubblica;
– sia favorita la fruizione dei percorsi pedonali anche attraverso la rimozione delle barriere architettoniche ;
– il regolamento sia coerente con l’articolo 20 del Codice della Strada e che in questo contesto via Carducci e via Manganaro, svolgendo collegamento tra il centro storico e le periferie, siano considerate strade urbane di scorrimento di tipo D) e che sul marciapiede della Calata sia sempre garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.
Art. 20.
Occupazione della sede stradale
- Sulle strade di tipo A), B), C) e D) è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili; sulle strade di tipo E) ed F) l’occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione.
- L’ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni, anche a carattere provvisorio non è consentita, fuori dei centri abitati, sulle fasce di rispetto previste per le recinzioni dal regolamento.
- Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti, l’occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purchè in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. Le occupazioni non possono comunque ricadere all’interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all’art. 18, comma 2. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, i comuni, limitatamente alle occupazioni già esistenti alla data di entrata in vigore del codice, possono autorizzare l’occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del presente comma, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.
ITALIA NOSTRA Sezione Arcipelago Toscano Il Presidente Leonardo Preziosi LEGAMBIENTE Circolo Arcipelago Toscano La Presidente Maria Frangioni