DISSALATORE : Ora ASA dovrà rispondere per DANNO AMBIENTALE
Ciò che sta avvenendo sulla spiaggia del Lido di Capoliveri era stato ampiamente previsto e anche documentato fin dal 2017.
Alcuni rappresentanti del Comitato per la Difesa di Lido e Mola, durante uno dei pochi momenti di partecipazione democratica permessi dall’Autorità Idrica Toscana nel corso di tutto il pluriennale iter del progetto, ebbero modo di presentare alcune foto delle mareggiate di scirocco dalle quali si poteva evincere chiaramente che solo una mente folle avrebbe potuto non considerare l’inopportunità di realizzare qualsiasi intervento sulla spiaggia del Lido .
Ma senza andare troppo in là con i tempi arriviamo ai giorni nostri quando il disastro annunciato si è materializzato grazie all’accoglimento da parte del TAR del ricorso di ASA contro l’ordinanza del Comune di Capoliveri che indicava di non procedere con lo scellerato progetto di realizzare una strada sulla battigia.
A questo punto ASA, anche se si è precipitata a tentare di nascondere lo scempio appena realizzato, deve rispondere di DANNO AMBIENTALE in quanto , come si può evincere dalle foto , sicuramente materiale non sostenibile è stato risucchiato dalla forza delle onde; siamo curiosi di vedere se anche in questo caso tutti gli enti regionali che hanno dichiarato in fase istruttoria che non ci sarebbero state conseguenze confermeranno l’assenza di impatti negativi sull’ambiente.
Quando si parla di Ambiente si deve far riferimento al CODICE AMBIENTE D.lgs 3 Aprile 2006 n.152 ,aggiornato al 29 aprile 2022.
In particolare alla PARTE VI : Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente
Ai sensi dell’art. 300 della Parte VI, è danno ambientale, qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell’utilità assicurata da quest’ultima.
Saremo perfettamente in grado di fare questa misura e soprattutto ne saranno capaci le attività commerciali del Lido che già da ora quotidianamente vedono affievolire la loro competitività con gravi danni economici e di immagine.
L’art. 305 stabilisce che quando si è verificato un danno ambientale, l’operatore deve comunicare senza indugio tutti gli aspetti pertinenti della situazione alle autorità competenti, ovvero comune, provincia e regione, nonché il prefetto competente. Egli/esso ha inoltre l’obbligo di adottare immediatamente tutte le iniziative praticabili per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo, con effetto immediato, qualsiasi fattore di danno, allo scopo di prevenire o limitare ulteriori pregiudizi ambientali ed effetti nocivi per la salute umana o ulteriori deterioramenti ai servizi, anche sulla base delle specifiche istruzioni formulate dalle autorità competenti relativamente alle misure di prevenzione necessarie da adottare e le necessarie misure di ripristino di cui all’art. 306. In caso di inerzia dell’obbligato il Ministro dell’Ambiente ha la facoltà di attuare le misure di ripristino, con diritto di rivalsa nei confronti di chi ha causato o concorso a causare le spese stesse.
Ora vedremo se e come agirà il nuovo Ministro dell’Ambiente ,che non dovrebbe essere allineato con l’attuale Governance regionale. , una volta che gli Enti preposti avranno accertato la sussistenza del danno ambientale.
ITALIA NOSTRA
Sezione Arcipelago Toscano
Il Presidente
Leonardo Preziosi